Art. 6.
(Tutela contro i comportamenti persecutori).

      1. Costituiscono violenza morale e persecuzione psicologica gli atti o i comportamenti, anche verbali, posti in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, che mirano a danneggiare la lavoratrice o il lavoratore, con carattere sistematico e duraturo e con predeterminazione.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto all'informazione, alla prevenzione e alla tutela in materia di violenze morali e di persecuzioni psicologiche perpetrate in ambito lavorativo o comunque in materia di atti esplicitamente ostili od offensivi, ripetutamente diretti contro la dignità della persona.

 

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